
Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2025 è stato pubblicato il decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro dell’economia e delle finanze del 2 dicembre 2024, allegato alla presente, che definisce i criteri e la ripartizione delle risorse del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”.
Il “Reddito di libertà” è riconosciuto alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di povertà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali. Si tratta di una misura nazionale volta a sostenere l’emancipazione economica delle donne che si trovano in situazioni di violenza e che intendono fuoriuscirne. La misura è stata elevata da 400 a 500 euro pro capite mensili, per un massimo di 12 mensilità, e non è incompatibile con altre forme di sostegno, quali l’assegno di inclusione.
La domanda deve essere presentata all’INPS per il tramite degli operatori comunali del Comune di riferimento.
Il decreto prevede un regime transitorio. Le domande presentate all’INPS non accolte per incapienza dei fondi hanno infatti la priorità rispetto alle nuove domande se sono ripresentate dalle donne interessate, per il tramite dei Comuni, dal 5 marzo al 18 aprile 2025, previa verifica da parte degli stessi Comuni, della sussistenza attuale dei requisiti per l’accesso alla misura. Le domande non ripresentate decadono in via definitiva.
A partire dal 18 aprile 2025 e fino al 31 dicembre 2025, tutte le donne in possesso dei requisiti previsti dal decreto, comprese coloro che non hanno ripresentato la domanda entro il periodo transitorio di 45 giorni di cui sopra, possono presentare domanda.
Per maggiori dettagli, si rinvia alla circolare applicativa della misura, pubblicata dal 5 marzo sul sito dell’INPS.
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