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Comune di Pomarance Portale istituzionale dell'ente

Commercio all'Ingrosso

     collegamento a STAR     Sistema Telematico di Accettazione Regionale

Che cos'è

Si definisce commercio all'ingrosso “l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande”.
Il commercio all'ingrosso di prodotti relativi al settore merceologico non alimentare è esercitato previa comunicazione al SUAP o alla CCIAA competente per territorio. Il commercio all'ingrosso di prodotti relativi al settore merceologico alimentare è soggetto a notifica sanitaria (Reg. CE n. 852/2004) di cui all’articolo 14, comma 2, e a presentazione della SCIA di cui all' articolo 19 bis della l. 241/1990 al SUAP 
L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo a cui sottoporre l’esercizio di vendita congiunta all'ingrosso e dettaglio, e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto espressamente previsto ai commi 5 e 6 della L.R. 62/2018. 
La parte di superficie di vendita eccedente le suddette dimensioni viene calcolata nei modi ordinari.
Le disposizioni di cui al comma 6 della L.R. 62/2018 non sono cumulabili con quelle di cui all’articolo 27, comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tale ipotesi si applica la disciplina più favorevole all'esercente. 
 


Requisiti
A chi è rivolto

Requisiti soggettivi morali (art. 11 L.R. 62/2018)
•    requisiti di onorabilità, di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010
•    mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) 
Requisiti soggettivi professionali (art. 26 comma 1 L.R. 62/2018)
Il commercio all'ingrosso relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, NON è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 12 L.R. 62/2018.
 

Come si ottiene


Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un'attività di commercio all'ingrosso ALIMENTARE si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990, prevista quando, sono necessarie, per la stessa attività, più Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) o comunicazioni o notifiche. 
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
•    la comunicazione alla Camera di Commercio, ai fini della verifica della dichiarazione dei requisiti morali, obbligatoriamente per il tramite del SUAP
•    la notifica ai fini della registrazione (Reg. 852/2004/CE), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL. 
Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un'attività di commercio all'ingrosso NON ALIMENTARE occorre presentare una comunicazione, da trasmettere, a scelta dell'interessato:
•    direttamente alla Camera di Commercio, in modalità telematica tramite ComUnica
        oppure
•    per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUAP)
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento sono soggetti al regime amministrativo della SCIA unica, che oltre a quanto sopra elencato comporta la presentazione di una SCIA per la prevenzione incendi che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
 Il subingresso in un'attività di commercio all'ingrosso alimentare è soggetto a:
- comunicazione per subingresso; 
- notifica ai fini della registrazione (Reg. 852/2004/CE), precedentemente nota come "notifica sanitaria alimentare", da presentare contestualmente alla comunicazione, resa nell'ambito sella SCIA unica e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL.   
In caso di subingresso in attività soggetta a prevenzione incendi la relativa comunicazione ai fini della voltura è trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.  
 
La cessazione di un'attività di commercio all'ingrosso alimentare, anche per subingresso, è soggetta soltanto a comunicazione alla Camera di Commercio.
 
Esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio
E' soggetto al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e dai regolamenti comunali. 
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio commerciale congiunto e dell’applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso.
Negli esercizi che vendono nello stesso locale, all’ingrosso e al dettaglio, 
a)  macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato
b)  materiale elettrico
c)  colori e vernici, carte da parati
d)  ferramenta e utensileria
e)  articoli per impianti idraulici, a gas e igienici
f)   articoli per riscaldamento
g)  strumenti scientifici e di misura
h)  macchine per ufficio
i)   auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio
j)   combustibili
k)  materiali per l’edilizia
l)   legnami  
m) piante, fiori, attrezzature e articoli per il giardinaggio
la superficie di vendita viene calcolata nella misura del 50% qualora non sia superiore a 5.000 metri quadrati, essendo Prato un Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti.  La parte di superficie di vendita eccedente le suddette dimensioni viene calcolata nei modi ordinari.
Quest'ultima disposizione non è cumulabile con quella per gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie (vedi oltre). In tale ipotesi, si applica la disciplina più favorevole all’esercente.
Sono merci a grande fabbisogno di superficie i seguenti prodotti:
a)  auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio
b)  legnami
c)  combustibili
d)  macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, il giardinaggio, l’industria, il commercio e l’artigianato
e)  materiali per l’edilizia e ferramenta
f)   materiali termo-idraulici
g)  mobili.
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’attività e dell’applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva delle merci a grande fabbisogno di superficie è calcolata come di seguito:
a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) L.R. 62/2018
b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) L.R. 62/2018, fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.
Tali disposizioni, qualora vi sia coincidenza di prodotti, non sono cumulabili con quelle anzidette. In tale ipotesi, si applica la disciplina più favorevole all’esercente.
 Apertura, trasferimento di sede, ampliamento in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica, che comporta la presentazione contestuale di:
•    una comunicazione alla Camera di Commercio, per il tramite del SUAP
•    una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per la prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.  
 
Subingresso in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011
Si applica il regime amministrativo della comunicazione, che comporta la presentazione contestuale di:
•    una comunicazione di subingresso alla Camera di Commercio, per il tramite del SUAP 
•    una comunicazione per voltura della prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.   


Cessazione 


E' soggetta a comunicazione direttamente alla Camera di Commercio, in modalità telematica tramite ComUnica