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Comune di Pomarance Portale istituzionale dell'ente

Esercizi di vicinato fino a 300mq

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI DI VICINATO fino a 300 mq.

     collegamento a STAR     Sistema Telematico di Accettazione Regionale

Che cos'è

Un esercizio di vicinato nel settore alimentare è un'attività di commercio al dettaglio di merci, effettuata in locali con una superficie di vendita non superiore a 300 mq.
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 per cento della superficie di vendita, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.
Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
Nel caso in cui l’attività attenga al settore alimentare la medesima è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione Reg. (CE) 852/2004  sull'igiene dei prodotti alimentari e del Reg.(CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.
Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, quali univocamente individuati nella SCIA, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

In uno stesso locale possono esercitare l'attività di vendita aziende diverse.
L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.

Requisiti

A chi è rivolto

Requisiti oggettivi (art. 14 L.R. 62/2018)
•    l'attività di vendita negli esercizi di commercio al dettaglio è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali
•    l’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 e del relativo regolamento attuativo approvato con DPGR 40/R/2006

 Requisiti soggettivi morali (art. 11 L.R. 62/2018)
•    requisiti di onorabilità, di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010
•    mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia)

Requisiti soggettivi professionali (art. 12 L.R. 62/2018) – Solo in caso di vendita di generi alimentari
Possesso di uno tra i seguenti, come indicati all’articolo 71, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 59/2010:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province di Trento e di Bolzano
b) avere, per almeno 2 (due) anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla L. 426/1971 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.
I requisiti professionali non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.

Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri

Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
 
Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di vicinato.
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR, utilizzando il codice attività 47.100R:
•    la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio di vicinato (allegato B alla D.G.R.T. n. 292 del 26/03/2018), come proposta dallo stesso STAR
•    In caso di vendita di generi alimentari la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.
Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
In caso di attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
 
Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di vicinato quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e deposito (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990).
Occorre quindi presentare, oltre a quanto già detto in precedenza, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
 
Esercizio di vicinato nel settore alimentare con vendita di prodotti specifici
VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI

Coloro che vendono prodotti alcolici (o a base alcolica, es. erbosristerie, profumerie …) sono tenuti a presentare denuncia fiscale all’Agenzia delle Dogane tramite il SUAP.
Regione Toscana ha già reso disponibile il modello per la comunicazione, che vale come denuncia per la vendita di alcolici (D.Lgs. 504/1995) in corrispondenza dell'endoprocedimento ADM 1.
Contattare direttamente l'Agenzia delle Dogane per le marche da bollo.

FITOFARMACI E CONCIMI
Per l'avvio di un'attività di vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all'alimentazione animale in un esercizio di vicinato si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR, utilizzando il codice attività 47.100R:
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'esercizio di vicinato;  
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all'alimentazione animale, che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
In caso di depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.
GPL PER COMBUSTIONE
In caso di vendita di GPL in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 kg in un esercizio di vicinato, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che sarà trasmesso a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
In caso di attività commerciale già avviata, si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/90), che produce effetto con la sola presentazione.
OGGETTI PREZIOSI
Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi (ai sensi D.Lgs. 251/1999 e D.P.R.150/2002, oro, argento, platino e palladio), coralli e perle di ogni tipo, anche venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).
L'attività di vendita di oggetti preziosi può essere iniziata contestualmente all'avvio di un nuovo esercizio di commercio fisso oppure in un esercizio di commercio fisso già esistente.
In entrambi i casi occorre acquisire, esclusivamente tramite il SUAP, una specifica autorizzazione di pubblica sicurezza da parte del Questore, che può imporre prescrizioni (art. 9 TULPS), esercitare controlli (art.16 TULPS) ed emanare eventuali provvedimenti inibitori (sospensione o revoca dell’autorizzazione).
Si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990), prevista quando l'attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia appunto condizionata all'acquisizione di autorizzazione o atti di assenso comunque denominati e non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni o degli atti di assenso.
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmesse in unico invio al SUAP, in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR, utilizzando il codice attività 47.100R :
•    la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'avvio dell'esercizio di vicinato
•    l'endoprocedimento PS4 allegando la richiesta in bollo di autorizzazione di pubblica sicurezza per attività in materia di oggetti preziosi art. 127 TULPS, che il SUAP trasmetterà al Questore ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione di polizia.
L'effettivo avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi è subordinato al rilascio della autorizzazione di polizia.

Subingresso in esercizio di vicinato
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall'invio al SUAP in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR ed utilizzando il codice attività 47.100R, di quanto segue:
•    la comunicazione di subingresso
•    la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 92), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL.
 
Subingresso in esercizio di vicinato nel settore alimentare, quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR, utilizzando il codice attività 47.100R:
•    la comunicazione di subingresso
•    la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 92), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL
•    Qualora sia soggetto alla disciplina di prevenzione incendi, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
 
Cessazione di esercizio di vicinato nel settore alimentare
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall'invio della comunicazione di cessazione allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR, utilizzando il codice attività 47.100R.


Costi e modalità di pagamento

A favore dell’Unione Montana Alta Val di Cecina: € 10,00 tramite il sistema di pagamento PagoPa.
Non sono dovuti i diritti in caso di cessazione dell’attività e in caso di pratiche inoltrate da Associazioni e Onlus.

(In caso di vendita di alimenti) A favore della Azienda USL Toscana Nord Ovest:
Tariffa Z34 (come da allegato A del tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della prevenzione collettiva), relativa alle prestazioni connesse alla registrazione imprese nel settore alimentare, da versare tramite
- bollettino di conto corrente postale n. 12737565, intestato a "Azienda USL Toscana Nord Ovest”,
- oppure con bonifico con IBAN: IT86-M-05034-14011-000000010001
Nella causale di pagamento devono essere indicati il codice tariffario e il nominativo del soggetto che chiede la prestazione sanitaria da erogare.
 
Note
Segnalazioni e precisazioni
Normativa di riferimento
D.Lgs. 59/2010, articolo 65, comma 1
DPR 151/2011, Allegato I, punto 69
D.Lgs. 144/1998, articolo 26, comma 5
Regolamento 852/2004/CE
Legge Regione Toscana 62/2018 (Codice del Commercio)