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Comune di Pomarance Portale istituzionale dell'ente

Outlet

Che cos'è

     collegamento a STAR     Sistema Telematico di Accettazione Regionale

Si intendono per outlet (art. 13 lettera "h" L.R. 62/2018):
1.    gli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali o artigiane vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2, lettere f)      e g) della L.R. 62/2018
2.    gli esercizi nei quali produttori titolari del marchio, o imprese commerciali, vendono al dettaglio merci non alimentari che siano state prodotte almeno 365 giorni prima dell’inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione, prodotti di fine serie o fallati, in eccedenza di magazzino o campionari, fatto salvo quanto previsto all’articolo 24, comma 2 della L.R. 62/2018.
Alla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni del Codice regionale del Commercio e del relativo regolamento di attuazione previste, rispettivamente, per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali. Vedi le rispettive pagine.
La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet e nella relativa pubblicità.
Qualora un centro commerciale utilizzi la denominazione di outlet, tutti gli esercizi in esso inseriti sono tenuti al rispetto dei vincoli di cui all'art. 24 L.R. 62/2018 (vedi sotto).

Vincoli commerciali per gli outlet (art. 24 L.R. 62/2018)

1. In tutti gli outlet è vietata la vendita di merci diverse da quelle ivi indicate, salvo quanto disposto al comma 2.
2. Gli esercizi di cui all’art. 13, comma 1, lettera "h", numero 2 (vedi sopra), se realizzati in forma di centro commerciale, possono contenere anche esercizi appartenenti al settore merceologico alimentare, a condizione che:
a) la superficie di vendita complessiva degli esercizi appartenenti al settore merceologico alimentare non superi le dimensioni di un esercizio di vicinato;
b) gli esercizi di cui alla lettera a) siano destinati prevalentemente alla vendita e alla promozione di produzioni agroalimentari locali e di eccellenza.
 


Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Alla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni del Codice regionale del Commercio e del relativo regolamento di attuazione previste, rispettivamente:
•    per gli esercizi di vicinato
•    per le medie strutture di vendita
•    per le grandi strutture di vendita
•    per i centri commerciali.
Conseguentemente, per i regimi amministrativi applicabili, per i relativi procedimenti e la modulistica da utilizzare, si rinvia alla consultazione delle rispettive pagine specifiche, come sotto richiamate.
La modalità di trasmissione è comunque tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).

Costi e modalità di pagamento

A favore dell’Unione Montana Alta Val di Cecina: € 10,00 tramite il sistema di pagamento PagoPa. Non sono dovuti i diritti in caso di cessazione dell’attività e in caso di pratiche inoltrate da Associazioni e Onlus.

Note

Segnalazioni e precisazioni
Normativa di riferimento
D.Lgs. 59/2010, articolo 65, comma 1
DPR 151/2011, Allegato I, punto 69
D.Lgs. 144/1998, articolo 26, comma 5
Regolamento 852/2004/CE
Legge Regione Toscana 62/2018 (Codice del Commercio)